Consulenze tecniche e perizie psicologiche d’ufficio e di parte

Nei procedimenti giudiziari concernenti il Diritto Civile, Penale, Minorile e Canonico vengono richieste Perizie e Consulenze Tecniche che hanno lo scopo di fornire al Giudice valutazioni clinico-specialistiche fondate su competenze tecniche, riconosciute dalla comunità scientifica.

L’esperto specialista psicologo può essere nominato dal Giudice (CTU-Consulente Tecnico d’Ufficio) o dall’avvocato che tutela e assiste il proprio cliente (CTP-Consulente Tecnico di Parte) nel corso dell’indagine conoscitiva predisposta dal Giudice.

Nei procedimenti inerenti l’ambito Civile, l’intervento di un esperto in psicologia clinica può ad esempio essere richiesto nelle seguenti aree:

  • Separazione, divorzio, idoneità genitoriale e affidamento dei figli;
  • Idoneità adottive;
  • Danno biologico di natura psichica come quello derivante da infortuni da sinistro stradale o da imperizie professionali;
  • Stalking per la valutazione del danno psichico ed esistenziale;
  • Maltrattamento o abuso sessuale per la valutazione del danno psichico ed esistenziale;
  • Mobbing e molestie sul lavoro per la valutazione del danno psichico ed esistenziale;
  • Procedimenti di valutazione per la rettificazione sessuale;
  • Interdizione e inabilitazione al fine di accertare la capacità di disporre per testamento.

Nei procedimenti inerenti l’ambito Penale Minorile, l’intervento di un esperto in psicologia clinica può invece essere richiesto nei casi di:

  • Condizione psicologica ed evolutiva del minore come autore di reato o come vittima e/o testimone di reato;
  • Idoneità psichica a rendere testimonianza;
  • Attendibilità della testimonianza del minore 
  • Abusi sessuali e maltrattamenti.

Gli accertamenti peritali di pertinenza psicologica nel Diritto Canonico, disposti dai giudici del Tribunale Ecclesiastico e del Tribunale Apostolico della Sacra Romana Rota, riguardano le richieste di dichiarazione di nullità del matrimonio religioso, e possono essere richiesti per:

  • Impotentia coeundi (Can. 1084);
  • Disturbi psichici per mancanza di sufficiente uso della ragione (Can. 1095);
  • Difetto di discrezione nella capacità di giudizio circa la scelta matrimoniale (Can. 1095);
  • Incapacità, per cause di natura psichica, ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (Can. 1095).